Condizioni generali di contratto

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Condizioni generali di vendita e di consegna di MediPac® GmbH
Eduard-Rhein-Strasse 1-3, D- 53639 Königswinter, tribunale di Siegburg HRB 1225

§ 1 Validità

(1) Sono valide esclusivamente queste condizioni di vendita, condizioni divergenti o contrapposte non vengono riconosciute, a meno che non sia stato dato da parte nostra consenso scritto.

(2) Queste condizioni di vendita restano valide anche per tutte le contrattazioni future tra le parti anche nel caso in cui, pur a conoscenza di condizioni divergenti o contrapposte, eseguiamo la consegna della merce.

(3) Queste condizioni generali di vendita valgono solo nei confronti di imprenditori, persone giuridiche di diritto pubblico o di patrimonio separato di diritto pubblico secondo §310 Abs.1 BGB.

 

§2 Offerta, accettazione

(1) Se l’ordinazione rappresenta un’offerta secondo §145 BGB, siamo autorizzati ad accettarla entro il termine di due settimane.

(2) Un contratto è concluso, in mancanza di particolari accordi, con la conferma di ordine scritta da noi. Conferme di ordine prodotte elettronicamente, offerte e fatture sono sufficienti e possono essere spedite per telefax o per e-mail e non devono essere obbligatoriamente fornite di firma.

 

§ 3 Cessione di documentazione

In relazione al conferimento dell’incarico, ci riserviamo il diritto di proprietà e di autore su tutta la documentazione lasciata all’ordinante come per esempio calcoli e disegni ecc.

 Questi documenti non possono essere accessibili a terzi, a meno che noi non diamo all’ordinante un esplicito consenso scritto. Nella misura in cui non accettiamo l’offerta dell’ordinante entro il termine di §2, questi documenti sono da rispedire a noi su nostra espressa richiesta.

 

§ 4 Prezzi, pagamento

(1) I nostri prezzi s’intendono franco fabbrica 53639 Königswinter (Germania) esclusa ogni imposta sul fatturato dovuta per legge ed esclusivamente i costi per l’imballaggio, eventuali sopraggiunte tasse di importazione, altre tasse e diritti doganali come pure i costi per il caricamento, trasporto e assicurazione, se non concordato diversamente in modo esplicito.

(2) Il prezzo d’acquisto scade entro 10 giorni dal rendiconto del pagamento. Dopo la scadenza vengono calcolati gli interessi di mora dell’importo di 9 punti percentuali oltre il tasso di interesse di base del momento della Banca Centrale Europea. Ci riserviamo la rivendicazione di un ulteriore danno a causa del ritardo del pagamento. L’ordinante però ha diritto di dimostrarci che in conseguenza del ritardo di pagamento, nei nostri confronti non è sorto alcun danno o solo in minima parte.

(3) La detrazione dello sconto necessita di un previo particolare accordo scritto.

(4) Cambiali e assegni non vengono accettati come forme di pagamento.

 

§ 5 Compensazione, ritenzione

L’ordinante ha il diritto alla compensazione se le sue contro pretese vengono accertate come indiscutibili e valide. L’ordinante ha diritto alla rivendicazione dei diritti di ritenzione solo sulla base di contro pretese (derivanti) dallo stesso rapporto contrattuale.

 

§ 6 Consegna

(1) La consegna prevede l’adempimento delle scadenze e secondo ordinamento dei doveri dell’ordinante. L’obiezione del contratto non onorato è riservata.

(2) Nel caso di ritardo nell’accettazione o di colpevole violazione degli obblighi di cooperazione da parte dell’ordinante questi è obbligato al risarcimento del danno da esso originato, comprese le eventuali spese supplementari. Ulteriori pretese sono riservate. Il rischio del casuale perimento o del casuale deterioramento della merce, dal momento del ritardo dell’accettazione o di altra violazione degli obblighi di cooperazione, in questo caso passa all’ordinante.

(3) Nel caso specifico possiamo eseguire consegne parziali in quantità accettabile che possono essere fatturate separatamente.

(4) I termini di consegna risultano dal contratto tra noi e l’ordinante. Il loro rispetto da parte nostra prevede che si siano concordate tutte le questioni tecniche e commerciali e che l’ordinante abbia soddisfatto tutti i doveri a lui spettanti (come per es.: caparre concordate e permessi). In caso contrario i termini di consegna si prolungano di conseguenza.

(5) I termini di consegna sono validi salvo puntuale e corretta consegna in proprio. La merce si intende anche consegnata se essa dopo l’avviso della disponibilità alla spedizione non immediata, al più tardi dopo 14 giorni viene richiesta la consegna e prima di ciò il cliente è stato messo in mora per iscritto.

(6) Avvenimenti straordinari come agitazioni sindacali, provvedimenti sovrani, interruzioni del traffico stradale, avvenimenti di causa forza maggiore o altro ancora che sono al di fuori del nostro ambito di influenza esonerano dal termine di consegna, per la durata dei loro effetti, o nel caso di impossibilità esentano completamente dall’obbligo di consegna.

(7) Nel caso di ritardo della consegna o di impossibilità alla consegna, da noi giustificabile, sono esclusi i diritti al risarcimento danni dell’ordinante, a meno che essi non si basino su cattiva intenzione o grave negligenza da parte nostra, o di uno dei suoi rappresentanti legali o ausiliari.

 

§ 7 Passaggio di rischio, spedizione
(1) La consegna avviene, in assenza di altri accordi, franco fabbrica, 53639 Königswinter (Germania). Il caricamento, il trasporto e lo scarico avvengono per conto, a rischio e pericolo dell’ordinante. La merce viaggia imballata secondo la consuetudine del settore e secondo il regolamento sugli imballaggi. L’imballaggio viene calcolato a prezzi di costo. Qualora il cliente lo desideri, su incarico dell’ordinante, sceglieremo il trasportatore, la via del trasporto, i mezzi di trasporto e copriremo la consegna per mezzo di un’assicurazione per il trasporto contro danni, perdite o danneggiamento del materiale, i costi complessivi insorgenti e i rischi sono a carico dell’ordinante.

(2) Se vengono concordate condizioni di consegna diverse dalla clausola “franco fabbrica”, sono validi gli Incoterms 2010 (condizioni per il commercio internazionale).

 

§8 Riserva di proprietà
(1) Fino all’entrata completa di tutti i pagamenti la merce resta di nostra proprietà. In caso di violazioni di contratto dell’ordinante, compreso il ritardo di pagamento, siamo in diritto di revocare la merce.

(2) L’ordinante deve trattare la merce con cura, assicurarla adeguatamente e se necessario, farne la manutenzione.

(3) Nella misura in cui il prezzo d’acquisto non è pagato interamente, l’ordinante deve metterci immediatamente a conoscenza per iscritto se la merce è gravata dai diritti di terzi, o altrimenti è esposta all’intrusione di terzi.

(4) L’ordinante ha diritto alla rivendita della merce con riserva di proprietà nel normale movimento d’affari. In questo caso però già da ora cede tutti i diritti di una tale rivendita, senza differenza se questa avviene prima o dopo una eventuale lavorazione della merce consegnata con riserva di proprietà a noi. In assenza della nostra autorizzazione a riscuotere lui stesso il credito, l’ordinante resta anche dopo la cessione autorizzato alla riscossione del credito. In questo contesto ci impegniamo a non incassare il credito finché e nella misura in cui il cliente adempie agli obblighi di pagamento, non fa nessuna richiesta di apertura di insolvenza o procedimenti analoghi e non c’è alcuna sospensione di pagamento.

(5) Se le summenzionate garanzie superano più del 10% i crediti da assicurare, siamo obbligati su richiesta dell’ordinante a rilasciare le garanzie secondo la nostra scelta.

 

§ 9 Garanzie

(1) Premessa per ogni diritto alla garanzia dell’ordinante è l’adempimento di

tutti gli obblighi dovuti dell’ispezione e del reclamo e secondo il §377 HGB.

(2) I diritti di garanzia possono essere fatti valere entro 12 mesi dal passaggio di rischio.

(3) In presenza di merce difettosa l’ordinante ha il diritto alla sostituzione sotto forma di eliminazione del difetto o consegna di una cosa priva difetti. In caso di insuccesso l’ordinante ha il diritto di ridurre il prezzo di acquisto, o di recedere dal contratto. 

 

§ 10 Responsabilità 

(1) Nel caso di dolo o grave colpa da parte nostra, o da parte dei nostri rappresentanti o             personale ausiliario, siamo responsabili secondo la legge; lo stesso vale per la violazione colpevole dei doveri basilari del contratto. Finché non si è in presenza di violazione contrattuale dolosa, la nostra responsabilità al risarcimento del danno è limitata ad un danno prevedibile e presumibilmente verificabile.

(2) La responsabilità a causa della violazione colpevole della vita, del corpo o della salute così come la responsabilità secondo la legge sulla responsabilità da prodotto restano intatti.

(3) Se quanto summenzionato non è espressamente regolato in modo diverso, la nostra responsabilità s’intende esclusa.

 

§ 11 Applicabilità della legge, foro competente

(1) Questo contratto e il rapporto giuridico complessivo tra le parti sono sottoposti al diritto della Repubblica Federale con esclusione del diritto di acquisto dell’ONU.

(2) Luogo di adempimento ed esclusivo foro competente e per tutte le controversie è la nostra sede legale, purché dal conferimento d’ordine non risulti nient’altro.

(3) Tutti gli accordi che vengono presi tra le parti, finalizzati all’esecuzione del contratto, in questo contratto sono messi per iscritto (e-mail o telefax sono sufficienti). Tutte le eventuali variazioni di tale accordo, per essere valide hanno bisogno anch’esse di una forma scritta (e-mail o telefax sono sufficienti).

(4) Qualora singole disposizioni dovessero essere o diventare inefficaci, o contenere una lacuna, le restanti norme restano comunque intatte. Le parti s’ impegnano a definire una regola, consentita dalla legge, in sostituzione di regole inefficaci, essa deve servire allo scopo economico e non distanziarsi molto dal regolamento precedente, deve cioè poter colmare questa lacuna.

 

Ultimo aggiornamento: maggio 2017

 

 

 

 

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